Omologazione di pneumatici per veicoli agricoli​

Il Regolamento UNECE No. 106 riguarda pneumatici nuovi destinati principalmente, ma non esclusivamente, a Veicoli agricoli e forestali (veicoli a motore della categoria T), a macchine agricole (a
motore o trainati) e a rimorchi agricoli.

Essi sono individuati da simboli di categorie di velocità corrispondenti a velocità fino a 65 km/h (simbolo di velocità «D»).
Il Regolamento non si applica a tipi di pneumatici destinati principalmente ad altri scopi, come:

a) costruzione (pneumatici contrassegnati con «industriale», «IND», «R4» o «F3»);
b) macchine di movimento terra;
c) autocarri industriali e carrelli elevatori

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE:

La domanda di omologazione di un tipo di pneumatico per servizi agricoli o forestali deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo mandatario debitamente autorizzato. La domanda deve specificare:

  • La designazione della misura del pneumatico;
  • Il marchio di fabbrica o commerciale;
  • La categoria di utilizzo;
  • La struttura;
  • Il simbolo della categoria di velocità;
  • L’indice di capacità di carico del pneumatico, specificando per i pneumatici destinati a macchine agricole quello per l’applicazione trazione (unicamente) e quello per l’eventuale applicazione rimorchio;
  • Se il pneumatico è dotato di una camera d’aria;
  • La configurazione pneumatico/cerchio;
  • Il cerchio di misurazione e il cerchio di prova;
  • I cerchi su cui il pneumatico può essere montato;
  • La pressione di gonfiaggio (bar o kPa) per le misurazioni;
  • La pressione di gonfiaggio a freddo da non superare per il calettamento dei talloni durante il montaggio del pneumatico, conformemente alle prescrizioni del costruttore per il tipo di pneumatico;
  • La pressione di prova in kPa (o in bar).

Su richiesta dell’Autorità che rilascia l’omologazione, il costruttore del pneumatico deve presentare inoltre una documentazione tecnica completa per ogni tipo di pneumatico, contenente disegni o fotografie per identificare il disegno del battistrada e la carcassa del pneumatico gonfiato montato sul cerchio di misurazione e indicante le relative dimensioni del tipo presentato per l’omologazione. Allegarvi inoltre il verbale di prova rilasciato da un laboratorio di prova autorizzato o un campione del tipo di pneumatico, a seconda di quanto chieda l’autorità di omologazione.

PROVE E TEST:

Un pneumatico supera la prova se dopo essere stato sottoposto alla relativa prova di resistenza allo scoppio non presenta alcun distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, né alcuna rottura dei talloni o delle cordicelle. Il pneumatico non va utilizzato per altre prove.
Un pneumatico supera la prova di carico/velocità se al termine della prova stessa presenta uno sbocconcellamento dovuto alle condizioni specifiche della prova. Se il costruttore del pneumatico produce una gamma di pneumatici non è necessario effettuare prove su ogni tipo di pneumatici della gamma.

MODIFICA DEL TIPO DI PNEUMATICO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE:

Ogni modifica del tipo di pneumatico va notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione. Tale servizio potrà ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili e che comunque il pneumatico soddisfi ancora i requisiti; o chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

Una modifica del disegno di scolpitura del battistrada non richiede la ripetizione delle prove del presente Regolamento.

La conferma o il rifiuto di un’omologazione, con indicazione delle modifiche, va notificato conformemente alla procedura di cui al precedente paragrafo alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente Regolamento.

L’Autorità competente che decide l’estensione dell’omologazione attribuisce a tale estensione un numero di serie e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente Regolamento con una scheda di notifica conforme al modello.

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 

I pneumatici omologati a norma del presente Regolamento vanno prodotti in modo tale da risultare conformi al tipo omologato.

L’Autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Per ogni stabilimento di produzione tali verifiche avranno di solito scadenza biennale.

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Con le designazioni delle Autorità di omologazione (E57), (E5) ed (E24), ATS Group è in grado di effettuare omologazioni di componenti, sistemi ed entità tecniche dei veicoli in genere.

ATS Europe, in quanto Organismo di Certificazione accreditato ai sensi della normativa ISO 17021-1:2015 quale Organismo di Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015, è diventata un azienda leader in materia di certificazioni.

ATS Group è inoltre dotato di strumentazione, progettata e realizzata in modo tale da essere facilmente trasportabile. Con questa attrezzatura mobile è possibile effettuare le prove di omologazione presso i produttori e/o i centri di prova dove si effettua l’omologazione.

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