Fin dall’inizio, il gruppo di lavoro informale ha riconosciuto che i requisiti relativi al recupero dei dati, alla privacy, alla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati avrebbero dovuto essere affrontati a livello nazionale/regionale, piuttosto che a livello di UN ECE.
Pertanto, il regolamento UN ECE è stato appositamente redatto per evitare questi argomenti e includere solo i requisiti sui dati che devono essere registrati dall’EDR, il formato in cui questi dati devono essere archiviati e la sopravvivenza dei dati agli incidenti.
Per quanto riguarda i dati che devono essere registrati dal sistema EDR, è stato inizialmente proposto di allineare i requisiti con quelli specificati in US 49 CFR Part 563. Tuttavia, alcuni membri dell’Informal Working Group, in particolare la Commissione Europea, erano desiderosi di espandere l’elenco dei dati che il sistema EDR deve registrare per includere dati come lo stato del sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS), sistema avanzato di frenata di emergenza (AEBS), sistema di controllo della velocità di crociera, ecc.
In risposta a queste proposte, i produttori di veicoli hanno indicato fuori che, mentre i sistemi EDR in grado di registrare i dati specificati dalla US 49 CFR Part 563 erano abbastanza facilmente disponibili, ci sarebbe voluto del tempo per riprogettare e riconvalidare questi sistemi per acquisire i dati aggiuntivi proposti e che le date di attuazione obbligatorie specificate in (UE ) 2019/2144 per i veicoli delle categorie M1 e N1 non ha fornito tempi di esecuzione sufficienti per consentire ai produttori di veicoli di intraprendere queste attività.
Per affrontare queste preoccupazioni, è stato adottato un approccio in due fasi in base al quale, come prima fase, la versione iniziale del nuovo regolamento UN ECE richiederebbe solo la registrazione di dati equivalenti a quelli richiesti dalla US 49 CFR Part 563 e, come seconda fase , una serie 01 di emendamenti al nuovo regolamento UN ECE introdurrebbe un elenco ampliato di dati da registrare, ma con disposizioni transitorie adeguate.
Queste disposizioni transitorie specificano che la conformità con la serie di modifiche 01 e l’elenco ampliato dei dati da registrare diventeranno obbligatori solo per i nuovi tipi di veicoli a partire dal 1 luglio 2024.
Le bozze finali sia del nuovo regolamento UN ECE che della serie 01 di emendamenti a questo regolamento sono state presentate al Forum mondiale per l’armonizzazione delle normative sui veicoli (WP.29) alla sua 183a sessione nel marzo 2021, dove sono state formalmente adottate entrambe. Il nuovo regolamento UN ECE sui registratori di dati degli eventi è stato ufficialmente pubblicato il 21 ottobre 2021 come regolamento n. 160 e si prevede che la serie 01 di modifiche all’ECE 160 sarà pubblicata ufficialmente nelle prossime settimane.
Una volta che questo nuovo regolamento UN ECE e la sua serie 01 di emendamenti sono stati concordati e presentati al WP.29, la Commissione europea ha iniziato a finalizzare un regolamento integrativo per (UE) 2019/2144 per imporre la conformità all’ECE 160 e per attuare la necessaria UE requisiti specifici in materia di recupero e sicurezza dei dati. Il 12 ottobre 2021, una bozza di questo nuovo regolamento integrativo, denominata Ares (2021) 6199811, è stata pubblicata dall’Unione europea sul sito Web “Better Regulation” per un commento pubblico e la data di chiusura per la presentazione del commenti è il 9 novembre 2021.
L’importante punto da notare riguardo a questo progetto di regolamento integrativo è che richiede la conformità con la serie 01 di modifiche all’ECE 160, anche se le date di attuazione specificate in questo progetto di regolamento integrativo rimangono allineate con le date di attuazione specificate in (UE) 2019/2144 , ovvero il 6 luglio 2022 per tutti i nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 e il 7 luglio 2024 per tutti i nuovi veicoli che rientrano in tali categorie.